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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.08. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1512

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
4.08.

  Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 4-bis.
(Modifiche agli articoli 132, 201 e 203 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di contrastare fenomeni elusivi o illeciti riguardanti veicoli immatricolati all'estero).

  1. L'articolo 132 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 132.
(Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri).

  1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero non facente parte dell'Unione europea e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Decorso questo termine devono essere immatricolati secondo le procedure dell'articolo 93.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.
  3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli.
  4. Entro sei mesi dall'acquisizione della residenza in Italia il cittadino straniero deve provvedere ad immatricolare i veicoli di cui ha la proprietà o la disponibilità secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. Ai fini della determinazione della residenza nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 118-bis.
  5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Dalla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino all'adempimento delle procedure di immatricolazione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni riguardanti il pagamento della tassa di possesso dei veicoli, il veicolo si considera immatricolato in Italia decorso il termine di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 4.

  2. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
  2-ter. Nei casi previsti dal comma 1-bis, quando si verificano le condizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 203, le risultanze dell'accertamento compiuto sono inserite nell'archivio di cui al comma 2-quater e la violazione può essere contestata nei cinque anni successivi nel confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207. I provvedimenti delle sanzioni riscosse spettano alle Amministrazioni da cui dipendono i soggetti che hanno compiuto l'accertamento della violazione, secondo le disposizioni dell'articolo 208.
  2-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei dati trasmessi, per via telematica, dagli organi di polizia stradale, forma l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero che risultano aver commesso violazioni per le quali non è stato possibile procedere alla contestazione o notificazione del verbale di accertamento. L'elenco è messo a disposizione degli organi di polizia stradale per la consultazione in forma telematica. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure di trasmissione degli accertamenti, di gestione ed aggiornamento dell'elenco, di riscossione delle sanzioni e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti ai quali, secondo l'articolo 208, spettano i relativi proventi. L'elenco dei veicoli è reso disponibile a chi vi abbia interesse, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza personale.

  3. All'articolo 203 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3-bis. Quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all'estero e non è possibile, per difficoltà oggettive, procedere all'iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro obbligato in solido, le risultanze dell'accertamento compiuto e della somma da pagare sono inserite nell'archivio di cui al comma 2-quater dell'articolo 201 e la riscossione coattiva può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l'articolo 208, spettano i proventi delle sanzioni.