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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.03. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1512

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
4.03.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche agli articoli 126 e 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 390 aprile 1992, n. 285, in materia di incentivazione dei corsi di guida sicura).

  1. Il comma 4 dell'articolo 126 del codice della strada è sostituito dal seguente:
  4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento e ai corsi di guida sicura, organizzati dalle autoscuole, dall'ACI, ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare, rispettivamente 6 e 2 punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento e dei corsi di guida sicura.
  2. All'articolo 202 del codice della strada, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
  1-bis. Nei casi previsti dal precedente comma, il conducente che, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, frequenti o si iscriva a un «corso di guida sicura», ha diritto a un'ulteriore riduzione, pari al 50 per cento del minimo fissato dalle singole norme, della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria. Il trasgressore che acceda a tale riduzione non potrà fruirne nuovamente in relazione ad illeciti di cui si renda responsabile nei successivi 18 mesi.
  3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con decreto, le relative disposizioni attuative.