Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) è aggiunto in fine, il seguente comma:
«5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni, trasmettono in via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati relativi alle sanzioni comminate. Tali dati vengono archiviati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, i dati di cui al periodo precedente, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali, territoriali, con disaggregazione a livello comunale, provinciale e regionale e per tipologia di infrazione».