Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 61, in materia di sagoma limite, e all'articolo 164, in materia di sistemazione del carico sui veicoli, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole da: «Gli autobus» fino a: «Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici».
2. All'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tali strutture possono sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 100 cm. dalla sagoma propria del mezzo»;
b) al comma 6, dopo la parola: «longitudinale» è inserita la seguente: «posteriore»;
c) al comma 9, le parole: «sistemare il carico» sono sostituite dalle seguenti: «verificare la sistemazione del carico».