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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.012. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1512

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
1.012.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 72, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi).

  Art. 1-bis. – Disposizioni in materia di dispositivi di ritenuta per i bambini – 1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è inserito il seguente:
  2-quater. Gli autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), devono essere muniti di un apposito dispositivo acustico di allarme, il cui funzionamento si attiva sia quando la cintura di sicurezza del seggiolino per i bambini è allacciata e l'autoveicolo è a motore spento, sia quando è innestato il sistema del meccanismo di chiusura ad azionamento meccanico o elettrico dell'autoveicolo stesso. Le caratteristiche tecniche di tale dispositivo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015. A decorrere dal 1o gennaio 2016 non possono più essere immessi in circolazione autoveicoli non muniti del dispositivo acustico di allarme di cui al primo periodo.