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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.011. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1512

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
1.011.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi).

  1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere muniti di dispositivi idonei a segnalare otticamente la frenata dei veicoli, anche realizzati con tecnologia a LED oppure altro sistema di messaggistica variabile, creati sulla base delle nuove tipologie brevettuali conseguenti all'implementazione di progetti tesi a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché a diminuire il numero e l'entità dei sinistri. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi di cui al presente comma dal 1 gennaio 2015 ed i veicoli in circolazione entro il 1 gennaio 2017.