Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 126-bis del codice della strada, in materia di patente a punti).
All'articolo 126-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La mancanza, altresì, per il periodo di un anno, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione dei punti persi come conseguenza dell'ultima infrazione commessa.».