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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.2. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1512

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
11.2.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 3-ter.1 con il seguente:
  3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori prima di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza definitiva. Qualora la sentenza di condanna definitiva riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli prima di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza definitiva.

  Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 12 le parole: a tempo indeterminato sono sostituite dalle seguenti: per cinque anni.