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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1504

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/01/2016  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione della Festa nazionale del libro e della lettura).

  1. A decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Festa nazionale del libro e della lettura, di seguito denominata «Festa».
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i pareri del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, stabilisce la data di celebrazione della Festa e fissa i criteri generali per l'organizzazione delle relative iniziative e manifestazioni.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 11.

  Conseguentemente:
   all'articolo 9, comma 4, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 25 milioni per l'anno 2015 e 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
   sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
  (Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni del comma 2.
  2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Tramite uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.