Al comma 1, lettera d), dopo il punto 8) inserire il seguente:
«9) prevedere specifiche procedure finalizzate al rispetto degli accordi internazionali da attivarsi a cura del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della Giustizia, in caso di diniego immotivato o contrastante con le norme applicabili, da parte di uno Stato membro, di procedere a quanto richiesto dall'autorità giudiziaria competente, prevedendo, altresì, che il Ministro degli esteri presenti una relazione, in merito, alle Camere; prevedere che gli interessati possano ricorrere all'autorità giurisdizionale amministrativa in caso di mancata o tempestiva attivazione del Ministro ovvero in caso di contraddittorietà, incompletezza, illogicità della relazione».