Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-septies. All'articolo 114, comma 5-bis, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 25, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole «societaria degli enti locali» al quarto periodo, è aggiunto il seguente periodo «A seguito dell'adozione della forma giuridica dell'azienda speciale, il rapporto di lavoro del personale dipendente continua con l'azienda speciale e il lavoratore conserva tutti i diritti e la medesima posizione economica, giuridica e previdenziale.».