Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA), come individuate dalla normativa comunitaria;
b) all'articolo 37:
1) al comma 2 è aggiunto infine, il seguente periodo: «Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali»;
2) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da un consulente esperto da lui incaricato».