Al comma 16, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) le start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono esentate dal pagamento delle spese di registrazione dei programmi per elaboratore.