Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti,» sono sostituite dalle seguenti: «entro 48 ore dall'instaurazione dei relativi rapporti;»
b) al comma 2-bis, le parole: «fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente,» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando l'obbligo di comunicare entro 48 ore al Servizio competente».