Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2014:
a) non sono dovuti acconti di imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive se l'importo da versare non supera i 100 euro (oggi 51,65 Irpef - 20,66 Irap);
b) non è dovuta la prima rata d'acconto di imposta se importo da versare non supera i 200 euro (oggi 257,53 Irpef - Irap e Ires 103,00);
c) non si fa luogo, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 30 euro (oggi 12,00 o 10,33). La disposizione si applica anche alle dichiarazioni effettuate con il modello «730». In tal caso, se la dichiarazione viene presentata, non è dovuto alcun compenso ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta.