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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2.  nelle commissioni riunite VI-XI in sede referente riferita al C. 1458

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/08/2013  [ apri ]
1.2.

  Sostituire i commi 1, 2, 12, 13 e 15 con i seguenti:
  1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 35 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare, è istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse di cui al comma 12 e al comma 16, queste ultime solo per quanto riguarda gli incentivi per i giovani di età fino ai 29 anni, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
  2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:
   a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
   b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.
  12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell'incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono determinate:
   1) per i giovani fino a 29 anni:
    a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013,150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 13;
    b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013,98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali;
   2) per i giovani di età compresa tra i 30 ed i 35 anni nella misura di 450 milioni di euro per l'anno 2013, 750 milioni di euro per l'anno 2014, 750 milioni di euro per l'anno 2015 e 450 milioni di euro per l'anno 2016.

  12-bis. Agli oneri di cui al comma 12, si provvede con il risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 12-ter.
  12-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 600 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  13. Le risorse di cui ai commi 12 e 12-ter sono destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.
  15. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome, possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo per i giovani fino a 29 anni di età.