Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, infine, il seguente comma:
«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, che hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), della Direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993».