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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.02.  nelle commissioni riunite VI-XI in sede referente riferita al C. 1458

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/08/2013  [ apri ]
3.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile).

  1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile ed incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione delle risorse ambientali all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei Comuni il cui territorio e ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
  2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.
  3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa afferenti ai seguenti settori d'intervento:
   a) educazione e formazione ambientale;
   b) agricoltura biologica di cui al Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche e integrazioni;
   c) sviluppo e promozione delle produzioni agro alimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
   d) escursionismo ambientale e turismo eco sostenibile;
   e) manutenzione del territorio e gestione forestale;
   f) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

  4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.