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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite VI-XI in sede referente riferita al C. 1458

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/08/2013  [ apri ]
3.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile).

  1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile, favorire il reinsediamento di attività agricole e il ricambio generazionale in agricoltura, i giovani imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 22 del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
  2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
  3. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.
  4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente incremento dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla Tabella 3 allegata alla medesima legge.