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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.7.  nelle commissioni riunite VI-XI in sede referente riferita al C. 1458

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/08/2013  [ apri ]
1.7.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

  Conseguentemente:
   al comma 12, alla lettera a) dopo le parole: per quanto occorra, della Commissione europea aggiungere le seguenti:, nonché, per le stesse Regioni, nella misura di ulteriori 100 milioni per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016.;
   alla lettera b) dopo le parole: di riparto dei Fondi strutturali, aggiungere le seguenti: nonché per le stesse restanti Regioni, nella misura di ulteriori di 50 milioni di euro per l'anno 2013, 100 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.;
   dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Agli oneri di cui al comma 12, oltre che con le risorse indicate nel medesimo comma, si provvede con il risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 12-ter.
  12-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 150 milioni di euro per Panno 2013 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.