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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.20.  nelle commissioni riunite VI-XI in sede referente riferita al C. 1458

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/08/2013  [ apri ]
1.20.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Nel caso di assunzione di almeno due lavoratori, entro l'anno solare a far data dall'entrata in vigore della presente legge, per i quali spetta l'incentivo di cui al comma 1, il datore di lavoro è esentato dall'imposta regionale sulle attività produttive per ciascuno degli anni di imposta in cui gli incrementi occupazionali raggiunti con la seconda assunzione vengono mantenuti.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.