Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15.1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle opposizioni previste dagli articoli 2487-ter, secondo comma, e 2503 del codice civile.»