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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.1. in Assemblea riferita al C. 1458

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/08/2013  [ apri ]
5.1.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai soggetti di cui al comma 3 che si recano in missione spetta:
   a) il rimborso integrale delle spese di trasporto su mezzi pubblici, dietro presentazione dei relativi biglietti di viaggio, per i viaggi in treno è rimborsato esclusivamente l'importo del biglietto ferroviario di seconda classe;
   b) il rimborso del vagone letto o cuccetta esclusivamente di seconda classe;
   c) il rimborso del biglietto aereo in classe economica o, per le tratte di durata superiore alle 8 ore di volo, in classe affari;
   d) per i viaggi effettuati con automezzo proprio, un rimborso in misura non superiore a quanto sarebbe spettato in caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico; a tal fine, il costo dell'utilizzo del mezzo di trasporto privato è calcolato nella misura del costo di un quinto di un litro di benzina per chilometro, considerato il prezzo medio della benzina nel primo giorno del mese in cui è avvenuto lo spostamento;
   e) il rimborso per la spesa sostenuta per pedaggio autostradale, dietro presentazione del relativo scontrino, qualora non sia in dotazione o non sia utilizzata la tessera autostradale;
   f) il rimborso delle spese di taxi nell'ambito della località di missione, motivate da specifiche esigenze di servizio, dietro presentazione della relativa ricevuta;
   g) il rimborso delle spese di vitto per un importo fino a euro 30 per un pasto al giorno ed euro 60 per due pasti al giorno e di alloggio in albergo di categoria fino a 4 stelle non di lusso, dietro presentazione delle relative ricevute.