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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.15. in Assemblea riferita al C. 1458

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/08/2013  [ apri ]
11.15.

  Sostituire il comma 17 con i seguenti:
  17. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato, per l'anno 2013, ad erogare a favore delle medesime fondazioni la somma pari a 181.984.000 euro, a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni.
  17-bis. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  23-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.