Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
b) all'articolo 35, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, in seguente periodo: «La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.»