Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2014 con le seguenti: A decorrere dal 1o luglio 2014.
Conseguentemente, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 22, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.