stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.13. in Assemblea riferita al C. 1458

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/08/2013  [ apri ]
11.13.

  Al comma 12-quinquies, primo periodo, sostituire le parole da: o ad un intermediario fino alla fine del comma con le seguenti:, ad un intermediario finanziario o alla Cassa depositi e prestiti che istituisce un proprio Fondo a tale scopo, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. La Cassa depositi e prestiti, con apposita convenzione con le Poste Spa, può aprire sportelli territoriali per i rapporti con i creditori delle pubbliche amministrazioni. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, diversa dallo Stato può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma. L'amministrazione debitrice può contrattare con una banca, un intermediario finanziario o la Cassa depositi e prestiti, la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previa contestuale rimborso del primo cessionario.