Sopprimere il comma 22.
Conseguentemente, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Agli oneri derivanti dalla soppressione del comma 22, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.