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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.54. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1417

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2013  [ apri ]
1.54.

  Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e sette mesi».