Al comma 1), alla lettera 0a), premettere la seguente:
0.1 a) L'articolo 275-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 275-bis. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare e nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. L'imputato è sempre tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. Ove l'imputato non dovesse prestare il consenso il giudice dispone la custodia cautelare in carcere».