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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.107. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1417

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2013  [ apri ]
1.107.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: indicati dal comma 5, è aggiunta la seguente frase: e salvo che non si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, codice penale, 189, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.