Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La formazione di cui al precedente periodo è intesa come formazione sia specifica, che ricorrente che continua, e ricomprende anche la possibilità di proporre e sperimentare strumenti propedeutici all'impiego, quali stages e tirocini, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, che regolamenta i tirocini formativi e di orientamento, nonché percorsi individualizzati e mirati, frutto delle esperienze più avanzate in taluni ambiti regionali.