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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.44. in Assemblea riferita al C. 1417-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/08/2013  [ apri ]
1.44.

  Al comma 1), alla lettera 0a), premettere la seguente:
   0a.1) L'articolo 275-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 275-bis. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare e nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. L'imputato è sempre tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. Ove l'imputato non dovesse prestare il consenso il giudice dispone la custodia cautelare in carcere».