Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:
a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.