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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.1002. in Assemblea riferita al C. 1417-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/08/2013  [ apri ]
4.1002.
approvato

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: richiamato aggiungere le seguenti: ed è allegato al presente decreto.

  Conseguentemente, al decreto-legge apporre il seguente allegato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;

  VISTO l'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  VISTO l'articolo 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

  VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

  VISTO l'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

  VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

  VISTO l'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

  VISTO l'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

  VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

  VISTO l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

  VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010, n. 3861 e 13 gennaio 2012, n. 3995;

  VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 2012 e 11 maggio 2012;

  CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, non sono suscettibili di proroga o rinnovo oltre il termine del 31 dicembre 2012;

  CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la gestione commissariale di cui al predetto articolo 44-bis è stata prorogata sino al 31 dicembre 2012;

  RITENUTA la persistente necessiti di fare fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, assicurando l'attuazione del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, ai sensi del citato articolo 44-bis, da conseguirsi attraverso il completamento del piano di interventi previsto dall'articolo 1 dell'O.P.C.M. n. 3861 del 19 marzo 2010, già avviato dal commissario delegato per l'emergenza conseguente al sovraffollamento degli istituti penitenziari;

  RITENUTA inoltre la necessità, al fine di realizzare gli specifici obiettivi del programma sopra indicato, di avvalersi di un soggetto gestore che assicuri l'attuazione del citato piano degli interventi, in continuità con i compiti già svolti dal predetto commissario delegato;

  RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario di governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;

  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;

  SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

decreta

Articolo 1.

  1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e per l'aumento della capienza di quelle esistenti, previsti dal programma di interventi di cui in premessa, il prefetto dottor Angelo Sinesio è nominato Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a decorrere dal 1o gennaio 2013.
  2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 svolge presso il Ministero della giustizia le funzioni di competenza statale per gli interventi necessari alla completa attuazione del programma e del piano degli interventi citati in premessa, per il tempo a tale fine occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
  3. Al Commissario straordinario sono attribuiti, con riferimento ad ogni fase del programma e ad ogni atto necessario per l'attuazione del piano degli interventi citati in premessa, i poteri degli organi delle amministrazioni competenti in via ordinaria, nonché quelli di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
  4. Al Commissario straordinario sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie già attribuite al commissario delegato di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3861 del 2010 e n. 3995 del 2012, comprese quelle disponibili sulla contabilità speciale n. 5421. Esse sono gestite, non oltre il termine di cui al comma 2, sulla stessa contabilità speciale, che viene intestata al Commissario straordinario. Sulla medesima contabilità speciale confluiscono altresì i fondi assegnati dalla delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, nonché le eventuali ulteriori risorse finanziarie che saranno assegnate o destinate per le finalità di cui al presente decreto.
  5. Per le esigenze indicate al comma 1 e non oltre il termine di cui al comma 2, al Commissario straordinario è assegnata una dotazione organica di personale di 15 unità. Il personale proveniente dalla pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti territoriali, è confermato anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di provenienza.
  6. Per il medesimo personale, per la durata della gestione commissariale, è autorizzata la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse iscritte sulla contabilità speciale n. 5421.
  7. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi, può avvalersi altresì dei competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per l'espletamento delle procedure contrattuali e la cura delle fasi esecutive, ferma restando la propria titolarità delle relative procedure di spesa.
  8. Il Commissario straordinario subentra nelle convenzioni, nei protocolli, nei rapporti attivi e passivi, nei contratti di lavori, di fornitura, di servizi e di collaborazione stipulati dal commissario delegato sopra menzionato.
  9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione, ai sensi della legislazione vigente, relativi alle precedenti gestioni commissariali.

Articolo 2.

  1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le finzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e approva eventuali modifiche al piano di interventi necessarie per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Commissario straordinario del Governo per Le infrastrutture carcerarie. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.
  2. Gli atti del Commissario straordinario sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente.
  3. Il Commissario straordinario trasmette altresì annualmente all'ufficio di controllo, ai fini del successivo inoltro al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Articolo 3.

  1. Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1 non spetta alcun tipo di compenso.

  Dato a Roma, addì 3 dicembre 2012.

NAPOLITANO

La Commissione