Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e dieci mesi».