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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1-bis.0102. in Assemblea riferita al C. 1417-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/08/2013  [ apri ]
1-bis.0102.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 1-ter. (Modifica al codice civile).

  1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2622. – (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, compiono atti idonei a cagionare un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da tre a sette anni.
  La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai soci, ai creditori, ai risparmiatori ovvero alla società.
  La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
  Nei casi previsti dal presente articolo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate, oltre alla pena detentiva, la multa da euro 50.000 a euro 300.000 ovvero fino alla metà dell'ammontare del danno cagionato e l'interdizione da quattro a dieci anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
  La pena è della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 20.000 se il fatto è di particolare tenuità».