Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. Se le indagini poste in atto non verificano alterazioni condotte dal coltivatore, ma l'assoluta regolarità dell'attuazione del protocollo nulla potrà imputarsi al coltivatore che dovrà essere in parte risarcito dei danni subiti rivalendosi sul produttore delle sementi.