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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.1. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2015  [ apri ]
4.1.

  Al comma 1, alla fine del periodo, dopo le parole: attività giudiziarie; aggiungere le seguenti: le modalità operative con cui eseguire i controlli sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, di seguito denominato «regolamento». Tuttavia è consentito, durante il periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima, la raccolta della canapa, purché gli ispettori, indichino, entro 30 giorni dalla data di semina, per ogni parcella interessata le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di eventuale ispezione nei dieci giorni successivi alla fine della fioritura.