Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
Art. 9.
Gli Enti di ricerca pubblici, le Università, le Agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le Associazioni culturali e i Consorzi dedicati nello specifico alla canapicoltura possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata l'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.