Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e le condizioni per la concessione di un marchio utilizzabile da tutte le imprese che trasformano i prodotti della canapa nel territorio nazionale e ne autorizza la pubblicità modificando tutte le norme che attualmente la vietano con le seguenti: promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell'articolo 16, lettera b) o c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.