Al comma 1, capoverso articolo 840-octies, primo comma, aggiungete in fine, le seguenti parole: anche ai sensi dell'articolo 96 codice di procedura civile, e ordinano la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente. In caso di inottemperanza del soccombente, la pubblicità può essere effettuata dall'altra parte a propria cura e spese, salvo il diritto di rivalersi sul soccombente.