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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.58. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1335

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/05/2015  [ apri ]
1.58.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-octies, primo comma, aggiungete in fine, le seguenti parole: anche ai sensi dell'articolo 96 codice di procedura civile, e ordinano la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente. In caso di inottemperanza del soccombente, la pubblicità può essere effettuata dall'altra parte a propria cura e spese, salvo il diritto di rivalersi sul soccombente.