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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.55. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1335

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/05/2015  [ apri ]
1.55.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, capoverso ART. 840-bis, apportare le seguenti modificazioni:
  a) sostituire il primo comma con il seguente:
  I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni;
  b) al secondo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici»;
  c) aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «In ogni caso, è fatto salvo il diritto all'azione individuale salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, nono comma»;
  c-bis) aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.
  Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al presente comma, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, è comunque fatta salva l'azione individuale dei soggetti aderenti».