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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.52. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1335

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/05/2015  [ apri ]
1.52.

  Al comma 1, al capoverso articolo 840-noviesdecies apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma sopprimere le parole: o dando luogo a transazioni;
   b) sopprimere il secondo comma;
   c) al terzo o comma sopprimere le parole: e le transazioni;
   d) al quarto comma sopprimere l'ultimo periodo.

1.52.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-ter, secondo comma, aggiungere infine il seguente periodo: Il tribunale può sospendere il giudizio quando sui fatti, rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.