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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.42. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1335

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/05/2015  [ apri ]
1.42.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 840-septies con il seguente:
  L'ordinanza che decide l'inammissibilità della domanda per l'azione di classe è reclamabile, da chi ne ha interesse davanti alla Corte d'Appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice adito per l'azione di classe.
  Il termine per proporre reclamo è di trenta giorni dalla sua notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
  In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte d'appello trasmette gli atti al tribunale originariamente adito per la prosecuzione della causa. Avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello è ammesso il ricorso per cassazione.