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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.37. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1335

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/05/2015  [ apri ]
1.37.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-ter, sostituire il terzo comma con il seguente:
  La domanda è dichiarata inammissibile nei casi in cui:
   a) è manifestamente infondata;
   b) il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;
   c) il tribunale non ravvisa un interesse comune dei singoli componenti della classe;
   d) il proponente o il coadiutore versa in stato di conflitto di interessi ovvero in caso di inadeguatezza del proponente e del coadiutore.