Al comma 1, capoverso articolo 840-ter, sostituire il terzo comma con il seguente:
La domanda è dichiarata inammissibile nei casi in cui:
a) è manifestamente infondata;
b) il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;
c) il tribunale non ravvisa un interesse comune dei singoli componenti della classe;
d) il proponente o il coadiutore versa in stato di conflitto di interessi ovvero in caso di inadeguatezza del proponente e del coadiutore.