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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.31. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1335

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/05/2015  [ apri ]
1.31.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, sostituire dal capoverso ART. 840-quater al capoverso ART. 840-vicies semel con i seguenti:

Art. 840-quater.
(Pluralità delle azioni di classe).

  Le azioni di classe proposte presso il medesimo ufficio giudiziario per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso convenuto sino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-ter sono riunite.
  La causa promossa davanti ad un ufficio diverso, successivamente alla data di pubblicazione dell'atto di citazione nell'area di cui all'articolo 840-ter ed entro la data di pronuncia dell'ordinanza di cui al medesimo articolo, è cancellata dal ruolo e non ne è ammessa la riassunzione. Allo stesso modo si procede per le azioni di classe proposte davanti al medesimo ufficio giudiziario successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-ter e fino alla pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 840-sexies.
  Quando l'azione di classe è respinta, una volta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza nell'area di cui all'articolo 840-sexies, non sono proponibili nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto; è fatta salva la proponibilità dell'azione di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere nel termine di cui al presente comma. Quando l'azione di classe è accolta con sentenza passata in giudicato, non possono essere proposte nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; è fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e).

Art. 840-quinquies.
(Procedimento).

  Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe il tribunale fissa un termine per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede a norma dell'articolo 840-sexies, primo comma, lettera c). Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-septies. L'aderente non assume la qualità di parte ed ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.
   Il tribunale procede, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.
  Quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di pagare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti è posto a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di mancata accettazione o di rinuncia all'incarico.
  Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Art. 840-sexies.
(Sentenza).

  Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:
   a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;
   b) accerta che il convenuto, con la condotta addebitatagli dall'attore, ha leso diritti individuali omogenei;
   c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per la inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e);
   d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova dei diritti individuali di cui alla lettera b);
   e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, per l'adesione all'azione di classe dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b) nonché per la eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area di cui all'articolo 840-ter, secondo comma;
   f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
   g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare; quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta;
   h) determina l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le relative modalità.

  La sentenza è pubblicata nell'area pubblica di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.
  Il rappresentante comune è pubblico ufficiale. Sentito il rappresentante comune, il giudice delegato può in ogni tempo revocarlo con decreto.
   Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.

Art. 840-septies.
(Modalità di adesione all'azione di classe).

  L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:
   a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui chiede di aderire;
   b) i dati identificativi dell'aderente;
   c) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aderente;
   d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
   e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
   f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
   g) la seguente attestazione: «Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesta che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri»;
   h) il conferimento al rappresentante comune, che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentarlo e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, sia di natura sostanziale che processuale, relativi al diritto individuale omogeneo di cui alla domanda di adesione;
   i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute a suo favore;
   j) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).

  L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante a norma dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
   La domanda è valida:
   a) quando è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale;
   b) o quando è sottoscritta e inserita nel fascicolo informatico unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'aderente.

  I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.
  La domanda di adesione e produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.
  L'adesione diventa inefficace in caso di revoca al rappresentante comune del potere di rappresentanza conferito a norma del secondo comma, lettera h). L'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.
  Rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data in cui è stata proposta la domanda di adesione.
  Quando l'azione di classe è stata proposta, a norma dell'articolo 840-quater, terzo e quarto comma, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini rispettivamente previsti dai medesimi commi.

Art. 840-octies.
(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti).

  Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e) il convenuto deve depositare una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti da ciascun aderente a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nel termine di cui al presente comma si hanno per non contestati.
  Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.
  Il convenuto e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.
  Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.
  Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al convenuto, agli aderenti, al rappresentante comune ed ai difensori di cui all'articolo 840-novies.
  A favore dell'aderente non possono essere liquidate le spese legali sostenute per la presentazione della domanda di adesione o per la partecipazione al procedimento di cui al presente articolo.

Art. 840-novies.
(Spese del procedimento).

  Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:
   a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento;
   b) da 501 a 1.000, nella misura del 6 per cento;
   c) da 1.001 a 10.000 nella misura del 3 per cento;
   d) da 10.001 a 100.000, nella misura del 2,5 per cento;
   e) da 100.001 a 500.0000 nella misura dell'1,5 per cento;
   f) da 500.001 a 1.000.000 nella misura dell'1 per cento;
   g) oltre 1.000.000 nella misura dello 0,5 per cento.

  Le percentuali di cui al comma precedente sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti.
  Sono altresì dovute le spese sostenute e documentate.
   L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al cinquanta per cento, sulla base dei seguenti criteri:
   a) complessità dell'incarico;
   b) ricorso all'opera di coadiutori;
   d) qualità dell'opera prestata;
   e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;
   f) numero degli aderenti.

  Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
  Con il medesimo decreto, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma.
  Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata. In favore dei difensori delle parti che sono intervenute nel giudizio che si è concluso con la sentenza di cui all'articolo 840-sexies e risultate vittoriose, col decreto di cui al presente articolo il tribunale condanna il convenuto a pagare un compenso premiale aggiuntivo fino al doppio di quello riconosciuto al difensore dell'attore; il compenso è ripartito tra i medesimi difensori in proporzione all'attività effettivamente svolta; allo stesso modo si procede per i difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite e risultati vittoriosi.

Art. 840-decies.
(Impugnazioni della sentenza).

  Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-sexies e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.
  Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325 e il termine di cui all'articolo 327 è ridotto della metà. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente senza che sia intervenuta impugnazione, coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma, possono proporre atto di impugnazione.

Art. 840-undecies.
(Impugnazioni del decreto).

  Contro il decreto di cui all'articolo 840-octies può essere proposto opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.
  Il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune e dagli avvocati di cui all'articolo 840-novies, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
  Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto e deve contenere:
   a) l'indicazione del tribunale competente;
   b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
   c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni;
   d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

  Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.
  Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.
  L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.
  Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento opposto.
  L'aderente può proporre l'azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto diventi definitivo.

Art. 840-duodecies.
(Adempimento spontaneo).

  Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-octies, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-sexies, e vincolato all'ordine del giudice.
  Il rappresentante comune deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.
  Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-novies possono proporre ricorso a norma dell'articolo 840-undecies.
  Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.
  Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

Art. 840-terdecies.
(Esecuzione forzata collettiva).

  L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-octies limitatamente alle somme liquidate in favore dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e che non hanno revocato al rappresentante comune il potere di rappresentanza conferito a norma dell'articolo 840-septies, secondo comma, lettera h), è promossa esclusivamente dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico e non può essere parziale.
  Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.
  Le disposizioni del presente articolo non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, col decreto di cui all'articolo 840-octies, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-novies.
  Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice dell'esecuzione in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-novies, secondo comma.
  Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo, nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-novies, primo e secondo comma, hanno privilegio sui beni oggetto dell'esecuzione.
  Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.

Art. 840-quaterdecies.
(Accordi di natura transattiva).

  Il tribunale fino alla precisazione delle conclusioni formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia, all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area di cui all'articolo 840-ter ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler profittare dell'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.
  Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo, 840-sexies, il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.
  Lo schema è inserito nell'area di cui all'articolo 840-ter ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente.
  Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si ha per non contestato.
  Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.
  Il provvedimento del giudice è inserito nell'area di cui all'articolo 840-ter ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente nonché all'attore.
  Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al quarto comma, l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al terzo comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.
  L'accordo transattivo autorizzato dal giudice e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica la autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.
  L'attore può aderire all'accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma e, in tal caso, l'accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.

Art. 840-quinquiesdecies
(Chiusura della procedura di adesione).

  La procedura di adesione si chiude:
   a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;
   b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

  La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-undecies.
  Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

Art. 840-sexiesdecies.
(Azione inibitoria collettiva).

  Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti può agire, per ottenere un ordine di cessazione o di non reiterazione della condotta omissiva o commissiva.
  L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori o di servizi di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività.
  La domanda si propone con le forme del processo ordinario alla sezione specializzata in materia di impresa.
  Si applica l'articolo 840-quinquies.
  Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
  Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti.
  Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, anche d'ufficio, ordinare che la parte soccombente adotti le misure più opportune ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
  Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.
  Quando la azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.
  Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali.