stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.30. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1335

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/05/2015  [ apri ]
1.30.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-ter, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: atto di citazione aggiungere le seguenti: davanti alla sezione specializzata in materia di impresa. L'atto di citazione è notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.
   b)dopo il primo comma aggiungere il seguente comma 1-bis:
  L'atto di citazione è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro quindici giorni dall'iscrizione a ruolo della causa, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare la agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.
   c) al secondo comma sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
   d) sostituire il terzo comma e il quarto comma con i seguenti:
  La domanda è dichiarata inammissibile:
   a) quando è manifestamente infondata;
   b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;
   c) quando l'attore versa in stato di conflitto di interessi;
   d) quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio.

  L'ordinanza è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica di cui al comma 1. bis, entro quindici giorni dalla pronuncia.
  Quando la inammissibilità è dichiarata a norma del terzo comma, lettera a), l'attore può riproporre l'azione di classe quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
  L'ordinanza che decide sull'ammissibilità della domanda è esclusivamente ricorribile per cassazione.