Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione dalla medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.