Al comma 1, sostituire il capoverso articolo 840-octiesdecies con il seguente:
In caso di rigetto nel merito il coadiutore potrà agire in regresso verso gli aderenti ove espressamente pattuito e nelle modalità e con le misure ivi stabilite le spettanze del Coadiutore non possono mai superare il 15 per cento del risarcimento complessivo riconosciuto a titolo di capitale.
Al comma 1, capoverso Art. 840-ter, primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: La citazione è notificata anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.